Assicurazione anche per l’auto inutilizzata, ma c’è una scappatoia
La futura direttiva europea non cancella la possibilità di sospendere la polizza Rc auto se il veicolo resta in garage: prevede deroghe. A condizione che...
di Maurizio Hazan
I punti chiave
3' di lettura
Il Parlamento Ue ha dato l’ok al “restyling” della direttiva 2009/103/CE sulla Rc auto. Se il Consiglio europeo ne confermerà l’impianto, gli impatti in Italia saranno sensibili. Il testo non sempre brilla per chiarezza. Anche sul tema più discusso: l’estensione dell’obbligo di copertura alle aree private, cui era già orientata la Corte Ue (i veicoli destinati a fungere da mezzo di trasporto vanno assicurati indipendentemente dalle loro caratteristiche, dal terreno su cui sono utilizzati nonché dal fatto che siano fermi o in movimento).
Il principio
È dunque l’uso dei veicolo, se conforme alla sua funzione abituale di trasporto, a imporre di per sé la copertura, anche in area privata e anche per il rischio statico. Come confermato dalla Cassazione a Sezioni unite (sentenza 21983/2021), contro il proprio precedente orientamento e l’articolo 122 del Codice delle assicurazioni.
La direttiva introduce la definizione di «uso del veicolo», come «ogni suo utilizzo che sia conforme alla sua funzione di trasporto al momento dell’incidente». Ciò porta a escludere l’obbligo solo se il veicolo è utilizzato per altre finalità (ad esempio, come fonte di energia industriale o agricola).
La deroga
Ma forse è affrettato concludere che il veicolo vada sempre assicurato, senza poter sospendere la garanzia in caso di non utilizzo temporaneo: la direttiva prevede deroghe, tra cui la possibilità di non coprire mezzi temporaneamente ritirati dalla circolazione, magari perché (considerando 14) «non vengono utilizzati per lunghi periodi per un uso stagionale». A condizione che l’ordinamento nazionale preveda procedure formali di comunicazione pubblica del “non utilizzo” e un “paracadute” individuato in un fondo di garanzia per risarcimento del danno, con le stesse modalità di una polizza.
La sospensione, in Italia, non è solo contrattuale, ma è riconosciuta da leggi e regolamenti (articoli 134 del Codice e 1 del Dm 110/2013, più la recente disciplina del contratto base). E in caso di sinistro il veicolo dovrebbe già oggi essere equiparato a un mezzo non assicurato, con intervento del Fondo di garanzia (articolo 283 del Codice).
Ciò è sostanzialmente in linea con gli obiettivi della direttiva. Essa tocca i Fondi per facilitare l’accesso dei danneggiati, anche nel caso di insolvenza di compagnie straniere
Le altre deroghe
Tra le altre deroghe rilevano quelle sui veicoli durante fabbricazione e trasporto e quella su eventi e attività sportive motoristiche. Ma in entrambi i casi la protezione dei terzi va garantita con polizze (ordinarie) di responsabilità civile.
Attestati di rischio e novità bonus malus
Tra gli altri temi di interesse, lo standard uniforme per le «attestazioni di sinistralità pregressa», per evitare discriminazioni se ci si sposta da un Paese all’altro.
Gli Stati membri restano liberi di adottare norme sui sistemi bonus-malus, che sono di natura nazionale e privi di elementi transfrontalieri. Ciò consentirà l’auspicata riforma del sistema italiano, che non pare più adeguato a un’autentica compartecipazione meritocratica al rischio stradale.
Massimali e comparatori
Da segnalare, ancora, l’armonizzazione degli importi minimi obbligatori di copertura in tutta l’Ue (salvo importi maggiori di garanzia eventualmente prescritti dagli Stati membri).
Riconosciuta l’importanza di strumenti indipendenti di comparazione, che potranno essere privati, indipendenti, gratuiti e “certificati”, se gestiti in ossequio di determinate regole di trasparenza. E che potranno essere affidati a strumenti pubblici (come già oggi è previsto dall’articolo 136 del Codice delle assicurazioni).
Monopattini e bici elettriche
Da ultimo occorre menzionare l'esclusione dall'obbligo di copertura dei veicoli elettrici leggeri (monopattini o bici elettriche): mezzi di cui si vuol incentivare l'utilizzo, senza perciò gravarli di un obbligo che potrebbe disincentivarne l’acquisto.
Da osservare, al riguardo, come la sinistrosità, elevatissima, che riguarda tali mezzi non attiene tanto ai danni causati a terzi quanto a quelli subiti da chi lo conduce.
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