Auto e furgoni elettrici, meno vincoli di potenza e peso sulle patenti
Le novità del decreto Infrastrutture. Chi salta il rinnovo per più di cinque anni deve fare un mini esame di pratica
di Maurizio Caprino
4' di lettura
Sono importanti le novità previste in materia di patenti dal decreto legge Infrastrutture (Dl 68/2022, articolo 7). Riguardano infatti uno dei fenomeni del momento (la guida di veicoli elettrici o ibridi, anche per i neopatentati), una situazione diffusa (il mancato rinnovo della patente di guida da parte di persone che dopo anni intendono tornare a guidare) e le moto.
Il peso delle batterie non conta
Viene esteso alle patenti B il criterio premiale introdotto da anni nel calcolo della capacità di carico dei veicoli pesanti (articolo 167 del Codice della strada, comma 2-bis) secondo cui - ai fini del calcolo del peso «legale» - non si contano i chili in più necessari per rendere più ecologico un mezzo. Così ora all’articolo 116, comma 3 del Codice della strada è stato aggiunto un capoverso che «sterilizza» il maggior peso dei sistemi di propulsione con combustibili alternativi elencati dall’articolo 2 della direttiva europea 96/53 (elettricità, idrogeno, gas naturale, Gpl o energia meccanica prodotta a bordo) su furgoni e simili.
Più precisamente, i «veicoli senza rimorchio adibiti al trasporto di merci», se hanno massa autorizzata massima superiore a 3.500 kg ma non superiore a 4.250, si possono guidare con normale patente B, senza necessità del codice UE 95 che viene riportato sulla licenza di guida quando si supera la prova di capacità normalmente prevista dall’articolo 116 per guidare mezzi di questo peso senza ricorrere a una patente superiore (C o D).
Questa semplificazione scatta a due condizioni: l’eccesso di peso (che sarà calcolato con modalità che saranno fissate da un decreto del ministero delle Infrastrutture) rispetto ai 3.500 kg non deve essere causato da una capacità di carico superiore, ma solo al maggior peso del sistema di propulsione alternativa rispetto a un sistema con motore a benzina o a gasolio; la patente deve essere stata conseguita da almeno due anni.
Neopatentati
Abbinata al peso elevato, c’è un’altra caratteristica dei mezzi elettrici o elettrificati: la potenza più alta del «normale». Ciò mette in difficoltà chi ha conseguito la patente da meno di un anno, cui l’articolo 117 del Codice vietava di guidare autoveicoli con rapporto potenza/tara superiore a 55 kW/t. Per le autovetture elettriche o ibride plug-in, questo limite è stato portato a 65 kW/t (compreso il peso della batteria).
Dalla formulazione letterale dell’articolo 117 per com’è dopo le modifiche, sembra di capire che resti il limite di potenza massima già previsto per tutte le autovetture: 70 kW. Ma il 7 settembre il ministero dell’Interno (circolare 300/STRAD/1/0000028964.U/2022, del dipartimento Pubblica sicurezza, emanata dalla direzione centrale cui fa capo la Polizia stradale) ha interpretato la norma diversamente: «nei confronti dei veicoli elettrici o plug-in si deve applicare unicamente il limite di potenza specifica riferita alla tara pari a 65 kW/t, e non anche quello generico del limite di potenza massima pari a 70 kW».
Di fatto, questa interpretazione ha l’effetto di dare alla modifica dell’articolo 117 un impatto che altrimenti sarebbe stato limitatissimo: è difficile trovare vetture elettriche o ibride plug-in che abbiano una potenza inferiore a 70 kW.
Andrà poi chiarito quali auto potranno essere ufficialmente considerate ibride plug-in. Più efficace l’abolizione di tutti questi limiti in vigore dal 10 novembre 2021 nei casi in cui il neopatentato ha a fianco un adulto sotto i 65 anni con patente conseguita da oltre 10 anni o di categoria superiore.
Requisiti morali
In principio erano i motorini, in seguito anche le microcar. I delinquenti abituali, cui l’articolo 120 del Codice della strada impedisce di essere titolari di patente per cercare di evitare che utilizzino veicoli per le loro attività criminali, tendono a spostarsi con mezzi che non richiedono la licenza di guida. Vent’anni fa, l’introduzione dell’obbligo di patentino (ora patente AM) rese loro la vita più difficile. Ma non troppo: nel frattempo, sono proliferate le bici a pedalata assistita, che si possono anche «truccare» per trasformarle di fatto in motorini elettrici (lo stesso Dl Infrastrutture introduce sanzioni per questo illecito).
Il Dl aggiunge all’articolo 120 un comma 6-bis, che dà al giudice (nella sentenza di condanna o nell’applicare una misura di sicurezza o prevenzione) e al prefetto (irrogando i divieti previsti dal Testo unico sugli stupefacenti, Dpr 309/1990 o revocando la patente ai condannati che ne avevano già una) la facoltà di vietare la guida di bici a pedalata assistita finché durano la condanna o le altre misure citate.
Contro i provvedimenti prefettizi si può presentare ricorso amministrativo al ministero dell’Interno, che ha 60 giorni per decidere. Chi guida lo stesso una e-bike rischia una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 7.000 euro e la confisca del mezzo.
Mancato rinnovo
Con l’innalzamento dell’età media della popolazione, sono diventati sempre più frequenti i casi di persone che non si sottopongono alla visita medica di rinnovo della patente, ma a distanza di anni vogliano tornare a guidare. C’è il problema di capire se si ricordino le nozioni teoriche e pratiche per guidare, affrontato solo con circolari ministeriali. Ora il Dl Infrastrutture modifica l’articolo 126 del Codice della strada stabilendo che, se una patente è scaduta da oltre cinque anni, dopo la visita medica occorre prenotare un «esperimento di guida», in cui eseguire «almeno una delle manovre e almeno tre dei comportamenti di guida nel traffico» previsti nel normale esame di guida (in pratica, un test abbreviato).
Dal giorno della prenotazione a quello dell’esperimento si può guidare. Se si fallisce l’esame, la patente viene revocata subito; se non ci si presenta, dal giorno dopo scatta in automatico la sospensione della patente.
Moto
Non è più necessario superare un esame di guida a chi ha una patente A1 (in sostanza, quella per i motocicli 125 di potenza fino a 11 kW) e vuole trasformarla in A2 (praticamente per potenze fino a 35 kW) che o ha un’A2 e vuole farla diventare una A (senza limiti di potenza). Se si ha già un’esperienza di due anni, può bastare anche un corso di formazione presso un’autoscuola che lo tenga secondo il programma previsto dall’allegato VI alla direttiva europea 2006/126.
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