ServizioContenuto basato su fatti, osservati e verificati dal reporter in modo diretto o riportati da fonti verificate e attendibili.Scopri di piùAttività produttive

Autolavaggio di un benzinaio con variante Scia

A certe condizioni si considera pertinenza del distributore

di Gian Lorenzo Saporito

1' di lettura

Un autolavaggio non ha di per sé natura pertinenziale, quindi per realizzarne uno occorre un titolo edilizio autonomo. Ma, se si trova nell'area di un distributore di carburanti, è, perché non ha una sua capacità di produrre reddito indipendentemente dall'attività principale. Lo afferma la Quarta sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza 8487/2022 (depositata il 4 ottobre), secondo la quale non occorre un premesso di costruire.

Così, se il distributore ha impatto edilizio non rilevante ed è già assentito con proprio titolo, è possibile una variante non essenziale con Scia (segnalazione certificata inizio attività), come da comma 2-bis del Dpr 380/2001. La norma riguarda i casi in cui c’è a fine lavori l’attestazione del professionista, per varianti a permessi di costruire che non danno una variazione essenziale, se sono «conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore».

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