ServizioContenuto basato su fatti, osservati e verificati dal reporter in modo diretto o riportati da fonti verificate e attendibili.Scopri di piùL’intervento di Arera e Antitrust

Bollette: dai prezzi alle offerte, ecco cosa i venditori possono modificare e cosa è vietato

Le Authority hanno chiarito l’ambito di applicazione dell’articolo 3 del decreto Aiuti bis che vieta alcune modifiche unilaterali dei contratti energetici

di Celestina Dominelli

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3' di lettura

Il messaggio è chiaro: per le bollette di luce e gas le modifiche contrattuali sono possibili solo a specifiche condizioni. È quanto hanno stabilito l’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente (Arera) e l’Antitrust con un comunicato congiunto che punta a porre fine ai tentativi, messi in campo da alcuni venditori, di aggirare l’articolo 3 del Decreto Aiuti Bis che vieta l’utilizzo improprio delle modifiche unilaterali dei contratti di energia elettrica e gas. Alle Authority sono infatti arrivate numerose segnalazioni da parte dei consumatori per presunte violazioni del provvimento sia nell’ambito delle suddette modifiche che in quello relativo a utilizzi impropri degli strumenti di recesso del venditore e della risoluzione per eccessiva onerosità. Ecco, dunque, cosa i venditori possono modificare unilateralmente e cosa è invece vietato.

Cosa prevede il decreto Aiuti bis

Partiamo innanzitutto ricordando cosa prevede l’articolo 3 del Dl 115 del 2022: «Fino al 30 aprile 2023 - recita il provvedimento - è sospesa l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte».Lo stesso articolo stabilisce poi che, fino alla stessa data, «sono inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima della data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate».

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Stop alle variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali

Il perimetro, quindi, è molto preciso e include alcune fattispecie, a cominciare dalle variazioni unilaterali, quelle disciplinate cioè dall’articolo 13 del Codice di condotta commerciale. Sono i casi in cui, durante il periodo di esecuzione e di validità di un contratto di fornitura, il venditore decide di avvalersi, per giustificato motivo, di una clausola contrattuale nella quale è prevista esplicitamente la possibilità di variare unilateralmente specifiche condizioni contrattuali. Secondo la nota diramata dalle due Authority, tali clausole rientrano pienamente nell’ambito di applicazione del Dl Aiuti bis.

Nessun blocco per le evoluzioni automatiche delle condizioni

Non sono invece bloccate dal provvedimento le cosiddette evoluzioni automatiche delle condizioni economiche, vale a dire le modifiche e/o gli aggiornamenti delle condizioni economiche già previste dalle condizioni contrattuali all'atto della stipula. Di norma esse comportano un aumento dei corrispettivi unitari determinati dal venditore, lo scadere o la riduzione di sconti, il passaggio da un prezzo fisso ad un prezzo variabile ovvero il passaggio da un prezzo variabile ad un prezzo fisso. Essendo, però, chiariscono Arera e Antitrust, già previste nelle condizioni contrattuali, sulle quali venditore e utente hanno espresso il loro consenso, non hanno il carattere della unilateralità e quindi non sono escluse tra i paletti fissati dal Dl.

Sì ai rinnovi delle condizioni economiche delle offerte Placet

Tra gli ambiti esclusi dall’applicazione del decreto, rientra anche il rinnovo delle condizioni economiche delle offerte Placet che consistono in offerte contrattuali le cui condizioni sono interamente stabilite dall'Autorità ad eccezione del prezzo di cui l'Autorità stabilisce solo la struttura, mentre il valore è deciso dal venditore, la regolazione prevede una specifica procedura per il rinnovo delle condizioni economiche (che deve avvenire ogni 12 mesi).Il rinnovo, secondo le due Autorità, «è una fattispecie che, in linea teorica, non costituisce un'ipotesi di variazione unilaterale, in quanto consiste in attività volta a concludere un nuovo contratto alle medesime condizioni previste da quello in scadenza. Il rinnovo, peraltro, può essere variamente regolato nell'ambito di un contratto concluso tra le parti». Ergo, non rientra tra i casi contemplati dal provvedimento.

Paletti precisi per le proposte di rinegoziazione

Tra i casi segnalati dagli utenti, figurano le proposte avanzate dagli operatori di offerte a prezzi superiori che, in caso di non accettazione, farebbero scattare la risoluzione per eccessiva onerosità. Tuttavia, ammettono le Authority, ciò che il venditore non può fare è ritenere di per sé risolto il contratto senza pronuncia giudiziale e chiedere l'attivazione dei servizi di ultima istanza per risoluzione contrattuale: quest'ultima condotta viola la regolazione dell'Arera in materia di attivazione dei servizi di ultima istanza può fare.

L’esercizio del diritto di recesso

L’ultima fattispecie definita dalle Authority riguarda l’esercizio del diritto di recesso dal contratto di fornitura con i propri clienti che può sollevare problematiche se avviene in violazione della regolazione dell'Autorità in materia (sono stati segnalati, ad esempio, casi di esercizio di recesso con effetto praticamente immediato) e conseguente attivazione dei servizi di ultima istanza). Per i cosiddetti clienti di piccole dimensioni (domestici, bassa tensione, e altri usi elettrici e gas entro i limiti di 200mila standard metri cubi), la regolazione dell'Autorità riconosce la facoltà di recesso in capo al venditore, qualora si tratti di contratti di mercato libero e tale facoltà sia espressamente contemplata nel documento contrattuale, ma solo con un periodo di preavviso non inferiore a sei mesi.

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