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Cliente estraneo al falso, l’immatricolazione non si può revocare

di Andrea Taglioni

(fusolino - stock.adobe.com)

2' di lettura

Se non c’è coincidenza soggettiva tra l’intestatario dell’immatricolazione e l’autore della dichiarazione mendace, deve essere annullato il provvedimento della Motorizzazione che dispone la cessazione della circolazione del veicolo sul presupposto che alla base dell’acquisto dell’auto d’importazione c’è stata una frode Iva. A deciderlo è stato il Tar Lazio con la sentenza 6330 del 28 giugno, che contrasta con alcune interpretazioni di pm e Guardia di finanza. Queste di recente erano state avallate dal Tar Abruzzo (sentenza 63/2021 depositata il 12 febbraio, si veda «Il Sole 24 Ore» del 2 marzo).

La pronuncia del Tar Lazio riguarda l’impugnazione del provvedimento con cui la Motorizzazione, dopo cinque anni dall’acquisto, ordinava di immatricolare nuovamente l’autovettura in quanto la precedente targatura era stata annullata a seguito di una segnalazione della Guardia di finanza per una frode Iva sui veicoli usati di importazione comunitaria. Come spesso accade in queste fattispecie, l’illecito fiscale era stato commesso avvalendosi di una falsa dichiarazione dell’atto di notorietà. Il più delle volte, in essa si attesta che il proprietario del mezzo lo ha acquistato direttamente all’estero e non attraverso un commerciante. Per questo, in più di un caso capita che nelle indagini siano coinvolti non solo l’operatore che organizza la frode Iva, ma anche i suoi clienti.

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Il Tar ha accolto il ricorso, evidenziando come nel caso di specie non vi fossero i presupposti per la revoca dell’immatricolazione: dagli atti in causa, non risultava alcun elemento concreto che potesse ricondurre al ricorrente (il cliente) la produzione della falsa attestazione. Quindi, questa potrebbe essere stata realizzata direttamente dal commerciante.

Inoltre, non risultava formalmente aperto alcun procedimento penale né c’erano contestazioni da parte dell’agenzia delle Entrate.

Pertanto, non risulta violato l’articolo 75 del Dpr 445/2000. Esso prevede, qualora venga resa una dichiarazione mendace, la revoca dei benefici concessi sulla base di quest’ultima.

E ciò anche in considerazione del fatto che era onere della Motorizzazione, prima di emettere il provvedimento impugnato, attendere che la falsità oggettiva dell’attestazione venisse accertata definitivamente dall’autorità giudiziaria. Anche perché, nelle more dell’attività amministrativa, il ricorrente aveva fatto presente che tutte le pratiche relative all’immatricolazione erano state affidate ad un’agenzia specializzata, a cui era stato pagato anche il corrispettivo dell’autovettura acquistata.

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