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Due strade per il Superbonus: isolamento termico o consolidamento sismico

Ecco i requisiti che devono rispettare questi interventi per ottenere il 110%. Il nodo delle classi energetiche

di Radiocor

3' di lettura

Ci sono tre categorie di intervento che danno diritto al Superbonus al 110%. Si tratta dell’isolamento termico delle superfici, della sostituzione di impianti di climatizzazione invernale e della messa in sicurezza sismica. Parliamo di lavori da effettuare su condomìni, edifici unifamiliari o unità immobiliari site in edifici plurifamiliari, lavori che vengono definiti con la parola magica “trainanti”, per due motivi.

Innanzitutto se effettuati a determinate condizioni, consentono di detrarre al 110% in cinque anni le spese sostenute, oppure di avvalersi della cessione del credito o dello sconto in fattura.

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In secondo luogo, l’esecuzione di un intervento trainante consente inoltre di estendere l’aliquota del 110% a ulteriori lavori, che però devono essere eseguiti contestualmente e per questo sono detti “trainati”. Quest’ultimi sono quelli previsti dall’articolo 14 del Dl 63/2013 e comprendono l’installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici, se contestuale all’isolamento termico dell’involucro, alla sostituzione degli impianti di climatizzazione e l’installazione di impianti fotovoltaici (con eventuali sistemi di accumulo, anche successivi), se contestuale all’isolamento termico dell’involucro, alla sostituzione degli impianti di climatizzazione o ai lavori di messa in sicurezza sismica.

L’isolamento delle superfici: le regole d’ingaggio

Fatta questa premessa, è evidente come sia cruciale stabilire nel dettaglio il perimetro degli interventi trainanti. Partiamo dall’isolamento termico delle superfici.
L’isolamento termico - nei condomìni o nelle unifamiliari o plurifamiliari con entrata autonoma, comprese le villette a schiera - delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate (il cosiddetto cappotto), deve avere un’incidenza almeno superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio.

Va ricordato che con il Dl 104/2020 è stata chiarita la definizione di accesso autonomo dall’esterno: “un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino anche di proprietà non esclusiva”, in modo da includere tra i beneficiari anche i proprietari degli edifici unifamiliari funzionalmente indipendenti, che hanno un accesso autonomo anche da aree comuni esterne.

Qualche numero. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo di spesa: fino a 50.000 euro per edifici unifamiliari o per unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari (cioè le villette a schiera); fino a 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari in edifici da 2 a 8 unità; fino a 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari in edifici con più di 8 unità immobiliari.

Il nodo dei requisiti energetici

C’è il tema fondamentale dei requisiti energetici. Per ottenere il Superbonus del 110% occorre, al termine dei lavori, il miglioramento di due classi energetiche dell’edificio, attestato dall’Ape (attestato di prestazione energetica) pre e post intervento.

Se l’edificio è sottoposto ad almeno uno dei vincoli del Codice dei beni culturali e del paesaggio, o se gli interventi “potenziati” sono vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, l’ecobonus al 110% si applica a tutti gli interventi di risparmio energetico “trainati, anche in assenza degli interventi “trainanti”, fermo restando il rispetto dei requisiti minimi e, ove possibile, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari (oppure, in caso di impossibilità, il conseguimento della classe energetica più alta).

Va anche sottolineato che gli interventi di risparmio energetico accedono al Superbonus anche in caso di demolizione e ricostruzione, con ampliamento volumetrico, purché nel rispetto dei requisiti minimi e del miglioramento delle due classi energetiche, e sempre che si tratti di interventi di demolizione e ricostruzione nei termini della “ristrutturazione edilizia”.

Il consolidamento sismico

Affrontiamo ora il tema del consolidamento sismico, altro tipo di intervento potenzialmente trainante. Per essere tale va eseguita sulle parti strutturali dell’edificio e deve comportare, al termine dell’intervento, il miglioramento di una o due classi sismiche, oppure un miglioramento della sicurezza statica anche senza variazione di classe.

L’edificio deve essere situato in zona 1, 2 e 3 della mappa sismica nazionale (viene espressamente esclusa la sola zona 4). E la detrazione spetta anche per l’installazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, eseguita insieme a uno degli interventi da Sismabonus, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi.

Per concludere i numeri dell’intervento. Per il Sismabonus potenziato al 110%, gli importi di spesa ammessi sono pari a 96.000 euro, nel caso di interventi realizzati su singole unità immobiliari. L’ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione va riferito all’unità abitativa e alle sue pertinenze considerate insieme, anche se accatastate separatamente. Il limite è sempre di 96.000 euro anche nel caso di acquisto delle “unità immobiliari antisismiche”; e di 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, per gli interventi sulle parti comuni di edifici in condominio.

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