Multe stradali

Eccesso di velocità, il tachimetro della pattuglia non fa fede. Ma una sanzione resta

L’inseguimento di chi va palesemente a una velocità spropositata non basta a fargli prendere una supermulta. Ma, se gli agenti ci sanno fare...

di Maurizio Caprino

(Scavuzzo / AGF)

4' di lettura

Non basta l’indicazione del tachimetro del mezzo di servizio, quando gli agenti inseguono un veicolo che va troppo veloce e ne multano il guidatore per eccesso di velocità. Nemmeno se lo strumento segna un valore ampiamente superiore al limite, come 160 km/h su un percorso non autostradale: in assenza di altri elementi, ci si deve fermare a una ben più leggera sanzione per guida pericolosa. È la conclusione che si può trarre dall’ordinanza 1106/2022, depositata dalla Cassazione (Sesta sezione civile - 2) il 14 gennaio.

Non è una pronuncia banale come potrebbe sembrare a molti. Innanzitutto perché smentisce la consolidata convinzione secondo cui non si può prendere una supermulta se ci s’imbatte in una pattuglia sprovvista di un classico rilevatore di velocità omologato/approvato ai fini del Codice della strada (autovelox e simili, come telelaser, tutor e scout, articolo 142).

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Perché la multa per eccesso di velocità

Certo, nella maggior parte dei casi gli agenti che non hanno un rilevatore si guardano bene dal contestare il superamento del limite di velocità e persino dall’inseguire i trasgressori (troppo pericoloso, meglio avvisare altre pattuglie che si trovano più avanti). Ma evidentemente ci sono situazioni in cui provano comunque a “forzare la mano”. E il Codice della strada offre loro almeno un appiglio.

È quel che ha tentato di fare un equipaggio dei Carabinieri di Porto Viro (Rovigo, sul Delta del Po) quando si è messo a inseguire una vettura palesemente troppo veloce. Come sempre in queste circostanze, gli agenti hanno annotato la velocità segnata dal tachimetro della loro auto di servizio quando si è messa al passo del trasgressore: 160 km/h.

Di solito, questa indicazione serve solo per dimostrare che il guidatore teneva un comportamento a rischio. In termini giuridici, ciò si traduce in una violazione dell’articolo 141 del Codice della strada, quello che impone di regolare la velocità in modo da «evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione».

Le sanzioni non sono pesanti: 42 euro, che diventano 87 se ci sono curve, incroci, visibilità limitata, forti discese, scuole, edifici, passaggi stretti o, semplicemente, «nelle ore notturne». Conseguenze sulla patente? Nessuna: non sono previste né la decurtazione di punti né la sospensione.

Dimostrando invece un notevole superamento dei limiti di velocità, si passa all’articolo 142, dove le sanzioni diventano consistenti: chi sfora di oltre 40 km/h deve pagare 543 euro, perde sei punti e resta con la patente sospesa da uno a tre mesi. Sforando di oltre 60 km/h, si pagano 845 euro, si perdono 10 punti e la sospensione della patente dura da sei a 12 mesi.

Così, per quanto s’intuisce dalla scarna ordinanza della Cassazione, l’equipaggio dei Carabinieri deve aver “giocato la carta” dell’articolo 142. Verosimilmente, hanno utilizzato il comma 6, che definisce le rilevazioni di autovelox e simili come «fonti di prova», sottintendendo che possono anche esserci altre fonti.

Perché la multa non regge davanti alla Cassazione

Solo che, secondo la Cassazione, il tachimetro non può essere una di queste fonti. I giudici non dubitano che gli agenti abbiano letto sull’indicatore una velocità di 160 km/h, perché il verbale fa fede - fino a querela di falso - sui fatti attestati dal pubblico ufficiale «come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti». Lo stabilisce l’articolo 2700 del Codice civile, nell’interpretazione consolidata che ne dà la Corte (per esempio, nella sentenza 23800/2014).

Ma questa «fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante» o «ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche». E in questo ambito rientra il ritenere che i 160 km/h letti sul proprio tachimetro siano da attribuire con certezza al veicolo inseguito.

È comunque possibile che l’indicazione del tachimetro diventi una fonte di prova valida, se accompagnata da «altre circostanze oggettive». Solo che la sentenza del Tribunale su cui la Cassazione è stata chiamata a decidere le ha solo genericamente evocate, senza specificare quali fossero. E il giudizio della Cassazione può riguardare solo le sentenze, non i fatti giudicati da esse, che quindi non possono essere “ripescati” in questa fase.

Per questo, nell’ordinanza 1106/2022, la Corte non può fare altro che annullare la sanzione e rinviare tutto al Tribunale affinché accerti se ci sono elementi per configurare a carico del trasgressore la guida pericolosa (articolo 141).

Come la multa poteva rimanere valida

La vicenda, comunque, lascia intravedere che non è impossibile a priori dimostrare che i limiti di velocità sono stati superati (e quindi rientrare nel pesante regime sanzionatorio fissato dall’articolo 142) anche senza la rilevazione di un autovelox. Anche per questo l’ordinanza 1106/2022 non appare banale.

Di solito, a dimostrazioni “alternative” ci si affida dopo un incidente, se una perizia ricostruisce con certezza le velocità (cosa fondamentale, peraltro, per far condannare al carcere i responsabili di omicidio stradale aggravato dall’alta velocità).

Ma questo non è l’unico caso. Non di rado, si possono recuperare le immagini delle ormai diffusissime videocamere di sorveglianza, per farle analizzare da esperti con attrezzature adeguate. Si può poi pensare di corroborare il tutto con varie osservazioni da riportare sul verbale, compreso un cronometraggio eseguito a mano da un agente su un tratto di lunghezza nota.

E questi sono solo esempi: gli agenti esperti si tramandano alcuni “trucchetti” che nelle situazioni più pericolose possono dimostrare che l’infrazione c’è stata. In generale, l’importante è che gli elementi che loro portano davanti al giudice siano gravi, precisi e concordanti.

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