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Smart working: ecco cosa succede dopo il 30 giugno, quando scade la proroga

Senza un intervento del governo si torna in presenza o si continua con le modalità previste dalla contrattazione

di Giorgio Pogliotti

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3' di lettura

Il prossimo 30 giugno, in assenza di interventi del governo, scade il diritto per i fragili (tanto nel pubblico che nel privato) che per i genitori con figli fino a 14 anni (solo nel privato) a lavorare secondo la modalità dello smart working. Con il venir meno della pandemia da Covid, che è la ragione che è dietro la scelta di prorogare questa misura - adottata in chiave di prevenzione dal rischio del contagio nei luoghi di lavoro - il dossier è all'attenzione del ministro del Lavoro, Marina Calderone che, in occasione dell’ultima proroga (a fine marzo), riuscì a reperìre i 16 milioni necessari per confermare questa possibilità ai lavoratori fragili (per i genitori la norma era scaduta addirittura a fine dicembre).

In assenza di una nuova proroga, dunque dal prossimo 1 luglio, i lavoratori fragili e i genitori di figli under 14 devono tornare in presenza, venendo meno la tutela della legge. Tuttavia nelle aziende in cui attraverso la contrattazione collettiva le parti hanno disciplinato il lavoro agile, queste due categorie di lavoratori dovranno rientrare secondo le modalità previste dalle intese.
Nel post pandemia si è registrata una diffusione di accordi aziendali tra datori di lavoro e rappresentanze sindacali; in molti casi sono previsti due o tre giorni di lavoro da remoto la settimana alternati da giorni in presenza.

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Priorità per genitori con figli under 12, disabili e caregivers

Nelle altre imprese resta la “protezione” assicurata dall’articolo 18 della legge 81 del 2017 e dal Dlgs 105 del 2022 (articolo 4 lettera b). secondo cui i datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile devono riconoscere «priorità» alle richieste formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a dodici anni di età, o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità (articolo 3, comma 3 legge 104 del 1992), o alle richieste dei lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata (articolo 4, comma 1 legge 104 del 1992) o che siano caregivers. Se queste categorie di lavorartori chiedono di fruire del lavoro agile, non possono essere sanzionate, demansionate, licenziate, trasferite o sottoposte ad altra misura organizzativa che possa ripercuotersi negativamente sulle condizioni di lavoro.

Maresca: resterà la precedenza e non più il diritto in forza della legge

«Trattandosi di una priorità - spiega Arturo Maresca, ordinario di diritto del Lavoro all'Università La Sapienza di Roma -, se in un'azienda è prevista una determinata quota percentuale di ricorso al lavoro agile, viene data la priorità a queste specifiche categorie di lavoratori. È un diritto di precedenza da esercitare in presenza di limitazioni, ma dal 1 luglio in assenza di nuove proroghe non c'è più un diritto al lavoro agile, come invece fino al 30 giugno, in virtù delle proroghe dell'articolo 90 del Dl 34 del 2020, a condizione che tale modalità fosse compatibile con la prestazione lavorativa».

Le due diverse interpretazioni della norma

Da notare, infine, che sull'esercizio del diritto allo smart working per fragili e lavoratori con figli con meno di 14 anni, sono emerse due linee di interpretazione: c’è chi lo ha interpretato come un diritto al lavoro da remoto al 100% - malgrado non fosse previsto dalla normativa in modo esplicito- e chi come diritto al 100% di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, dunque in parte da remoto e in parte in presenza.

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