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Fringe benefit verso l’allentamento della doppia stretta di quest’anno

di Luca De Stefani

(AliFuat - stock.adobe.com)

3' di lettura

Nei prossimi giorni potrebbe essere allentata la stretta sulla tassazione dell’auto aziendale data in fringe benefit a dipendenti, amministratori e collaboratori. Tra gli emendamenti al decreto Sostegni-bis (Dl 73/2021) rimasti “in lizza” per l’approvazione (le votazioni definitive potrebbero avvenire tra la fine di questa settimana e la prossima), ce n’è uno che prevede, retroattivamente dal 1° gennaio 2021, l’innalzamento delle soglie degli scaglioni di emissione di anidride carbonica (CO2) in base ai quali è calcolato il fringe benefit da tassare in busta paga, quando il contratto con cui il veicolo è stato assegnato all’utilizzatore (si veda la scheda a destra) è datato dal 1° luglio 2020 in poi.

L’emendamento è motivato dal fatto che il passaggio definitivo dal ciclo di omologazione dal blando Nedc all’attuale, meno irrealistico Wltp ha comportato un aumento delle emissioni di CO2 misurati. Ciò comporta una penalizzazione (quasi sempre circoscritta a modelli costosi con grossi motori a benzina non ancora evoluti in ibridi), che si somma a quella già prevista dal 1° luglio 2020 dalla norma che aveva introdotto la tassazione a scaglioni in base alla CO2, con inasprimento dal 1° gennaio 2021.

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Gli scaglioni attuali sono 0-60 g/km (fringe benefit sul 25% di 15.000 km) 61- 160 g/km (30%, invariato rispetto al sistema “flat” in vigore fino al 30 giugno 2020), 161-190 (50%) e da 191 in su (60%). Con l’emendamento si passerebbe a 0-60 g/km, 61-190, 191-230 e da 231 in poi. Pertanto, la modifica comporterà una riduzione dell’importo del compenso in natura da tassare. Per i cedolini mensili già predisposti, con le percentuali più elevate, da gennaio 2021 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl Sostegni-bis, sarà necessario effettuare un conguaglio, rideterminando l’importo corretto da tassare nel periodo.

L’emendamento, poi, prevede di eliminare le percentuali di fringe benefit del 30-40-50% previste per la fase di transizione (sono le vecchie quote dei tre scaglioni, per i cedolini del secondo semestre 2020), ma questa modifica non dovrebbe comportare il ricalcolo dei relativi fringe benefit: la novità entrerà in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del Dl Sostegni-bis, mentre la tassazione dei compensi in natura del secondo semestre 2020 doveva seguire le regole in vigore nello stesso periodo, quindi, in base alle suddette percentuali.

Dunque, se l’emendamento fosse approvato, cambierebbe solo il sistema di tassazione in vigore oggi, che diventerebbe il seguente.

Per le autovetture, gli autoveicoli per trasporto promiscuo (persone e cose), gli autocaravan, i motocicli e i ciclomotori, tutti di «nuova immatricolazione» avvenuta dal 1° luglio 2020, con valori di emissione di CO2 non superiori a 60 grammi per chilometro, che per brevità si possono generalmente definire “ecologici”, concessi «in uso promiscuo» ai dipendenti o agli amministratori di società, con contratti di assegnazione in uso stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, l’importo del fringe benefit da tassare (ad Irpef, addizionali e Inps) per l’uso privato del mezzo è stato ridotto dal 30% unico per tutti in vigore fino a metà 2020 al 25% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle Aci.

Questa quota del 25%, da calcolare per determinare forfettariamente l’uso personale da tassare, con l’entrata in vigore della modifica prevista dall’emendamento al Dl Sostegni-bis, sarebbe elevata, sugli stipendi dei mesi da gennaio 2021:

al 30% per i veicoli (sempre immatricolati dal primo luglio 2020) con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km e fino a 190 g/km (veicoli definibili per brevità “non ecologici”); dovrebbe rimanere applicabile, per il secondo semestre 2020, il 30% per i veicoli (sempre immatricolati dal primo luglio 2020) con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km e fino a 160 g/km (quindi, non fino a 190 g/km);

al 50% per quelli con valori di emissione da 191 a 230 g/km (veicoli “inquinanti”); dovrebbe rimanere applicabile, per il secondo semestre 2020, l’incremento dal 30% al 40%, previsto per i veicoli con valori superiori a 160 g/km e fino a 190 g/km;

al 60%, per i veicoli che hanno valori superiori a 230 g/km (veicoli “superinquinanti”); dovrebbe rimanere applicabile, per il secondo semestre 2020, l’incremento dal 30% al 50%, previsto per i veicoli con valori di emissione superiori a 190 g/km.

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