Emissioni inquinanti

I dati sui test omologativi devono essere forniti a chiunque li chieda

di Maurizio Caprino

(GaiBru Photo - stock.adobe.com)

2' di lettura

I dati sui test di inquinamento svolti durante le omologazioni dei veicoli non sono segrete in assoluto. È il principio che si ricava dalla sentenza 3651/2021, depositata dal Tar del Lazio il 25 marzo, che ordina alla Motorizzazione di rendere parzialmente accessibili le informazioni sui sistemi di controllo delle emissioni di ossidi di azoto (NOx) della Fiat 500X. La decisione è stata presa su un ricorso dell’associazione di diritto ambientale ClientEarth contro il ministero delle Infrastrutture e nei confronti di Fca.

Un ricorso-pilota nell’ambito di un’azione condotta a livello europeo (in Francia, Germania, Spagna, Regno Unito e Paesi Bassi) dall’associazione perché per motivi di confidenzialità commerciali le autorità nazionali possono negare l’accesso alle informazioni sui dati rilevati in sede di omologazione e ciò alimenta i sospetti che anche gli attuali test (rivisti dopo il dieselgate) possano celare problemi (si veda Il Sole 24 Ore del 29 ottobre 2020). In Italia, ClientEarth aveva chiesto alla Motorizzazione i documenti dei test sulla Fiat 500X 2.0 Multjjet che, secondo test indipendenti, in condizioni di guida reali supera dalle 11 alle 22 volte i limiti di legge per i NOx.

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Dopo il diniego della Motorizzazione, motivato dalla necessità di proteggere la confidenzialità del produttore, il ricorso. Ora la sentenza, ordina di dare accesso entro 60 giorni a:

certificato di omologazione con i risultati dei test di emissioni inquinanti e scheda di omologazione per sistemi, componenti ed entità tecniche relative al sistema di controllo delle emissioni, oscurando i dati estranei agli NOx, a tutela dei segreti industriali e commerciali;

informazioni sulle emissioni di CO2 in test in condizioni reali di guida (Rde).

La sentenza respinge le eccezioni di inammissibilità del ricorso perché l’articolo 3, comma 1 del Dlgs 195/2005 consente a «chiunque» di fare richiesta di accesso alle informazioni ambientali «senza che questi debba dichiarare il proprio interesse».

Nel merito, in materia di emissioni inquinanti, l’interesse pubblico prevale sulla confidenzialità delle informazioni: l’articolo 2, comma 4 del Dlgs specifica che buona parte delle esclusioni del diritto di accesso non operano per le informazioni su emissioni nell’ambiente. Ma il Tar limita l’accesso ai documenti «individuati specificamente» e non agli altri per i quali la richiesta suppone solo la possibilità che esistano.

Ora si attende di vedere se i dati verranno forniti o se la sentenza verrà appellata. L’accesso ai documenti permetterà a ClientEarth di valutare se ci siano violazioni delle norme sulle emissioni e chiedere la rimozione di eventuali dispositivi di manipolazione.

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