I veicoli sequestrati sono da affidare al proprietario anche quando assente
Per il Consiglio di Stato il responsabile del mezzo può delegare la custodia
di Guglielmo Saporito
2' di lettura
Il Consiglio di Stato chiarisce cosa accade dopo il sequestro o il fermo amministrativo di un veicolo: si può custodire in un luogo non sottoposto al pubblico passaggio, come un giardino (anche condominiale) o un fondo privato (anche non chiuso), e non in depositeria anche quando il proprietario è assente. L’importante è che questi deleghi la custodia a un terzo, scelto da lui stesso. Il chiarimento - contenuto nella sentenza 6 ottobre 2021, n. 676 - si è reso necessario dopo che l’ultima circolare sulla materia è stata contestata dalle associazioni dei centri di soccorso, che gestiscono le depositerie.
La normativa è cambiata varie volte in una quindicina d’anni e riguarda, per esempio i ciclomotori con velocità superiore ai 45 km all’ora, i veicoli privi di copertura assicurativa e quelli che vengono utilizzati su strada per gare clandestine o che sono guidati sotto l’effetto di alcool o stupefacenti. La ragione principale di tutte le modifiche sta nell’esigenza dello Stato di ridurre i costi di deposito che restano a suo carico. Obiettivo perseguito limitando sia i casi in cui un veicolo fermato o sequestrato finisce in depositeria (si privilegia l’affidamento in custodia al proprietario del mezzo) sia il suo tempo di permanenza in questa rimessa.
Le imprese che operano nel settore (individuate a seguito di gare, a norma dell’articolo 214-bis del Codice della strada), avevano interesse a capire chi potesse chiedere di essere nominato custode. Ciò va letto considerando che le imprese stesse diventano in modo automatico acquirenti dei veicoli loro affidati se, dopo cinque giorni dall’avviso al proprietario ed al trasgressore, nessuno degli aventi titolo assuma la custodia del veicolo.
Oggi, i giudici sottolineano che gli organi di polizia stradale, nel caso di sequestro e di fermo amministrativo dei veicoli a motore, hanno l’obbligo di ricercare il proprietario cui affidare il veicolo, anche quando egli non sia presente al momento dell’accertamento. Prevale quindi l’affidamento in custodia del veicolo al proprietario, al conducente o ad altro obbligato in solido (anche solo da loro delegato), mentre l’affidamento ai centri di soccorso stradale, o ai depositi giudiziari, costituisce un’ipotesi residuale rispetto all’affidamento al proprietario ed al conducente del veicolo.
Solo in caso di omissione, rifiuto o impossibilità di assumere la custodia, subentra il custode giudiziario individuato a monte con gara. Ma, se il proprietario è solo assente, può comunque delegare a terzi la custodia, perché la norma tende unicamente ad evitare che il veicolo continui a circolare sulla strada e garantire che sia custodito in attesa della successiva eventuale confisca amministrativa.
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