Rc auto/2

Il passeggero può farsi risarcire dalla compagnia anche a polizza scaduta

Sì della Cassazione all’azione diretta, negata dalla Corte d’appello

di Antonio Serpetti di Querciara

(adrian_ilie825 - stock.adobe.com)

2' di lettura

Il danneggiato a bordo di un veicolo non assicurato può agire direttamente nei confronti della compagnia del responsabile civile (ex articolo 144 del Codice delle assicurazioni). Così, nella recente ordinanza n. 1179/2022, la Terza sezione civile della Cassazione esamina la tutela del conducente e del terzo trasportato di un veicolo la cui polizza assicurativa Rc auto è ormai scaduta.

L’azione risarcitoria era stata ritenuta inammissibile in Appello, in quanto il motociclo su cui viaggiavano i danneggiati ne era sprovvisto e ciò, in quanto contrario all’obbligo di Rc auto imposto dall’articolo 122 del Codice renderebbe inammissibile l’azione. Infatti, a fronte di un’interpretazione letterale e logica del Codice, la copertura del mezzo sarebbe condizione indefettibile per l’attivazione dell’iter risarcitorio.

Loading...

Invece, la Cassazione ha stabilito che l’inosservanza dell’articolo 122 non incide sulla legittimazione all’esercizio dell’azione risarcitoria diretta, ex articoli 144 e 148, dato che l’inadempimento dell’obbligo relativo alla messa in circolazione non può condizionare negativamente l’effettività della tutela risarcitoria Rc auto. La certezza economica del risarcimento, infatti, è il fondamento della tutela obbligatoria.

Negare la tutela sarebbe una deminutio di tale entità da richiedere una menzione espressa del legislatore. E va tenuto conto che l’inammissibilità dell’azione comporterebbe anche l’impossibilità, per il danneggiato, di fruire degli effetti positivi del contratto assicurativo del veicolo del responsabile civile, dando luogo ad un assetto di interessi e valori assolutamente illogico.

L’irrazionalità di tale scenario è acuita dall’esame della normativa interna, primariamente degli articoli 2 e 24 della Costituzione, e comunitaria; la direttiva 2009/103/CE, nel prevedere l’azione diretta nei confronti dell’assicurazione del responsabile civile, intende offrire la più ampia tutela possibile.

Appare chiaro, dunque, che nel bilanciamento degli interessi coinvolti in sinistri stradali, la posizione del danneggiato e la garanzia che questi sia adeguatamente risarcito sono primarie. E che la tutela risarcitoria offerta dal Codice, nelle forme dell’azione diretta secondo gli articoli 144 e 148, non possa essere limitata, in alcun modo, dalla violazione dell’obbligo di assicurazione.

Anche in tema di assicurazione della responsabilità civile da circolazione, chiosa la Cassazione, è necessario interpretare la normativa interna conformemente al diritto Ue.

Riproduzione riservata ©

loading...

Loading...

Brand connect

Loading...

Newsletter

Notizie e approfondimenti sugli avvenimenti politici, economici e finanziari.

Iscriviti