Le altre novità per la circolazione: strisce rosa, documenti web e pubblicità sessista
Nel noleggio responsabili solo guidatore e cliente. Occhio ai costi di notifica
I punti chiave
2' di lettura
Tra i tanti emendamenti al Dl Infrastrutture, l’attenzione delle cronache è andata, oltre che sui monopattini, anche su “strisce rosa”, divieto di pubblicità sessiste e parcheggi gratis per i disabili. Ma le prime due novità non sono così “giuste” come sembrano. Sono poi passate sotto silenzio altre modifiche importanti al Codice della strada: moto elettriche ammesse in autostrada, esclusiva responsabilità del guidatore (o comunque del cliente) per le infrazioni commesse con veicoli a noleggio e possibilità di evitare la multa quando non si hanno con sé i documenti e la pattuglia può verificare che esistono. Ma anche qui la realtà è meno entusiasmante di come la dipingono.
Strisce rosa
Quanto alle “strisce rosa” (sosta gratuita per gestanti e famiglie con figli fino ai due anni), manca la segnaletica. E, soprattutto, come si controllerà che sono occupate da chi è davvero in giro con famiglia?
Pubblicità
Sulla pubblicità, chi decide che è sessista? Le dispute sul Ddl Zan insegnano che le sensibilità sono diversissime. Si rischia un contenzioso variopinto. O, più verosimilmente, pochi faranno multe.
Moto (elettriche e non)
Quelle sulle moto elettriche è una “mezza novità”: certo, cade il muro dell’articolo 175, che ne impediva l’accesso alle autostrade e alle superstrade “equiparate”, ma solo se la potenza è alta (da 11 kW in su, quella vietata ai neopatentati). E sono state ancora bocciate le proposte presentate per abbassare da 150 a 125 centimetri cubi la cilindrata minima per accedere in autostrada in moto con tradizionale motore a scoppio (giustificate dal progresso nelle prestazioni). Delusioni per i tanti scooteristi delle grandi città che stavano valutando se passare all’elettrico: molte tangenziali da loro frequentate sono classificate come autostrade.
Noleggio e responsabilità
Quanto al noleggio (compreso lo sharing), l’articolo 196 del Codice cambia di nuovo per chiarire che il noleggiatore non risponde mai delle violazioni commesse dai propri clienti. Come nella precedente versione, formulata però in modo che qualcuno potesse ritenere che anche nel noleggio vigesse ancora il principio generale di responsabilità solidale proprietario-conducente.
Questa è un’interpretazione che ha goduto di un certo successo, in tempi di pandemia: gli uffici di non pochi corpi di polizia locale, evidentemente poco organizzati per lo smart working, si sono limitati a individuare i proprietari (i noleggiatori), forti di giurisprudenza discorde.
Resta il problema di snellire le notifiche: di solito si fanno prima al noleggiatore e poi, su indicazione di questi, al cliente, con costi ulteriori di rinotifica e tempi lunghi. Da tempo il ministero dell’Interno ci lavora e l’Aniasa (associazione di noleggiatori e operatori dello sharing) ha convenzioni con alcuni Comuni per notifiche “dirette” ai responsabili. Vedremo quanto queste innovazioni saranno fatte pagate ai destinatari come costi per il servizio.
Per come è formulata la nuova versione dell’articolo 196, nel noleggio un’eccezione all’esclusiva responsabilità del cliente/conducente rimane: nel caso dei ciclomotori, è stabilito che risponde anche l’intestatario del contrassegno di identificazione (il targhino), che di fatto è quasi sempre il noleggiatore stesso.
Documenti mancanti
Infine, le multe per mancanza di documenti (articolo 180): prima di comminarle, se è possibile connettersi con le banche dati, gli agenti devono verificare se i documenti esistono. Peccato che molti Comuni non siano connessi; accade anche perché le banche dati pubbliche, per loro, sono a pagamento...
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