Mancati pagamenti, accertamenti possibili fino a cinque anni
di Stefano Sirocchi
2' di lettura
Ora che la carenza di controlli sul pagamento dell’ecotassa auto legata alle emissioni di CO2 (articolo 1,comma 1042, legge 145/2018, modificato dalla legge di Bilancio 2021) è diventata pubblica (si veda «Il Sole 24 Ore» del 7 maggio), è possibile che venga avviato il recupero delle somme non versate. O che chi non ha pagato a suo tempo voglia ora saperne se davvero era soggetto al tributo, in che termini può ricevere contestazioni e come mettersi in regola. Il problema riguarda soprattutto l’usato proveniente dall’estero: ci sono sempre stati dubbi sull’applicabilità del tributo a quello con targa di un Paese Ue. Ma per ora l’agenzia delle Entrate ha chiarito che sono tutte le auto usate provenienti dall’estero (risposta ad interpello 166, 9 marzo 2021).
Altro problema frequente riguarda le situazioni in cui acquisto e immatricolazione siano avvenuti a cavallo dell’entrata in vigore del tributo (1° marzo 2019, ad esempio acquisto il 28 febbraio e immatricolazione del 5 marzo). L’imposta non è dovuta: acquisto e immatricolazione del veicolo devono avvenire entrambi tra il 1° marzo 2019 e il 31 dicembre 2021. Quindi il pagamento non sarà dovuto neanche sulle auto che saranno acquistate a fine anno per essere immatricolate nel 2022.
Il versamento dell’ecotassa va effettuato entro il giorno di immatricolazione del veicolo dall’acquirente o da chi ne richiede l’immatricolazione in nome e per conto dell’acquirente. Se provvede il venditore, il relativo rimborso delle spese (sostenute in nome e per conto del cliente) è escluso da Iva ex articolo 15 del Dpr 633/1972, purché le spese siano adeguatamente documentate.
Operativamente, il pagamento avviene tramite il modello F24 riportando nella sezione contribuente i dati del soggetto che effettua il versamento, nella sezione Erario la lettera «A» e il codice tributo «3500». Inoltre, nel campo relativo agli elementi identificativi si indica il numero di telaio del veicolo interessato e nel campo anno di riferimento, quello di immatricolazione.
Per accertamento, riscossione e contenzioso valgono, per quanto compatibili, le norme sulle imposte sui redditi. Quindi, in attesa di conferme ufficiali, il tributo dovrebbe essere accertabile fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui era dovuto il versamento. In base al testo del comma 1042, soggetto passivo è solo l’acquirente. In caso di mancato versamento si può ricorrere al ravvedimento operoso cumulando gli interessi con l’imposta e utilizzando il codice tributo «8911» per le sanzioni.
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