DL/ Infrastrutture 1

Nel noleggio il locatario responsabile delle multe

Chiarito il contenuto dell’articolo 196 del Codice della strada. Sul pregresso l’onere è spesso riconosciuto sulla società noleggiatrice

di Maurizio Caprino, Domenico Carola

3' di lettura

Era senz’altro necessario il chiarimento sulla responsabilità esclusiva del locatario e del conducente (se persona diversa) in caso di infrazione stradale commessa con un veicolo a noleggio. Un chiarimento che arriva dalla modifica all’articolo 196 del Codice della strada ed è stato aggiunto al Dl Infrastrutture in sede di conversione, a fine ottobre. Pochi giorni prima si era saputo di una sentenza che aveva riaperto la pluriennale diatriba sulla precedente versione dell’articolo 196, scritta nel 2018 (Dl 113) per dire la stessa cosa, ma in modo che nella giurisprudenza si è rivelato ambiguo.

La nuova versione appare più precisa, tanto che si occupa anche del caso dei ciclomotori, che non sono beni mobili registrati e possono essere guidati anche da minorenni. Perciò è stabilito che sulle infrazioni commesse con questi mezzi resta la responsabilità solidale dell’intestatario del contrassegno di circolazione (quasi sempre il noleggiatore).

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Chiarito questo, resta il contenzioso aperto con la precedente versione dell’articolo 196. Un fronte già caldo, su cui si è aggiunta la sentenza del 16 settembre della Corte d’appello di Palermo, la quale ha affermato che il locatario resta obbligato solidale nonostante abbia comunicato i dati del conducente per la reintestazione della sanzione.

La sentenza si pronuncia sull’opposizione di un noleggiatore contro una cartella di pagamento per sanzioni accertate da varie polizie locali, fra cui quelle di Venezia e Roma. La Corte ritiene fondata la tesi dei Comuni, richiamando quell’indirizzo della Cassazione secondo cui l’articolo 196, pur menzionando solo il locatario, intende assicurare il pagamento di un soggetto agevolmente identificabile, mentre l’identità del locatario, di regola, è nota solo al locatore (ordinanza 1845/2018). Nello stesso senso anche la pronunzia 9675/2020.

La ratio è agevolare l’amministrazione, poiché nel caso di noleggio il rapporto di locazione riguarda solo il locatore e il locatario e il nominativo di quest’ultimo è noto solo al locatore. Quindi sarebbe irrilevante che, di fatto, la società abbia o meno comunicato i nomi dei locatari (o conducenti), in quanto la norma istituisce come responsabile solidale il proprietario.

In Cassazione, questo orientamento “convive” con quello che esclude la solidarietà del noleggiatore, in quanto non c’è «alcuna ragione per ipotizzare una corresponsabilità del proprietario locatore che, nell’ipotesi in cui abbia ottemperato all’onere di comunicare la generalità del detto locatario, deve essere ritenuto estraneo ad ogni responsabilità, non avendo avuto la materiale disponibilità del veicolo» (ordinanza 10833/2020).

La Corte d’appello di Palermo ha aderito al primo orientamento in quanto il Codice ha previsto come obbligati in solido soggetti diversi dal proprietario solo nelle ipotesi di usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o utilizzatore a titolo di locazione finanziaria (leasing). Il Codice non ha invece menzionato il semplice locatore, per l’evidente ragione dell’agevole identificabilità, negli altri casi (diversamente dalla locazione semplice), dei responsabili in solido.

Si vedrà come verranno organizzate le notifiche ora che l’articolo 196 è cambiato (si veda Il Sole 24 Ore del 1° novembre). Va ricordato che le società di autonoleggio conservano a titolo di cauzione le coordinate della carta di credito del locatario. E, ad ogni notifica di una sanzione amministrativa, per la semplice comunicazione dei dati del locatario si ristorano con un prelievo dalla carta, che arriva a 40 euro, per la gestione della pratica.

Facendo un calcolo del numero di pratiche lavorato, viene il dubbio che le somme incassate per questa lavorazione possa uguagliare o superare l’importo della sanzioni che i Comuni riescono effettivamente a incassare, dopo aver “rincorso” i locatari, soprattutto quelli stranieri (in questo caso occorre rispettare tempi, forma, trattati internazionali, accordi bilaterali eccetera).

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