immatricolazioni

No Brexit per i mezzi Uk acquistati entro il 31 dicembre 2020

Si applicheranno ancora le procedure agevolate previste all'interno della Ue

di Maurizio Caprino

(REUTERS)

2' di lettura

Si può parlare di “soft Brexit” per chi deve immatricolare in Italia un veicolo con targa del Regno Unito. Dopo due mesi di incertezze e timori, ieri la Motorizzazione ha diramato un file avvisi (protocollo RU7254) per comunicare che considererà ancora comunitari tutti i mezzi acquistati entro il 31 dicembre 2020. Quindi, a essi applicherà ancora le procedure agevolate che normalmente sono previste soltanto all’interno della Ue. C’è anche un chiarimento favorevole sulle importazioni dall’Irlanda del Nord.

Importazioni dal Regno Unito

L’applicazione del regime Ue significa soprattutto che i non italiani che avevano il veicolo già prima dell’uscita del Regno Unito dalla Ue potranno immatricolarlo in Italia anche se non è conforme allo standard antinquinamento in vigore per gli esemplari nuovi (attualmente, l’Euro 6D “pieno”): normalmente, per i veicoli di provenienza extracomunitaria, è necessario rispettare tale standard, salvo essere italiani rimpatrianti.

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L’altra conseguenza dal punto di vista tecnico è che la data di acquisto del 31 dicembre 2020 fa da spartiacque tra i veicoli che al momento della nazionalizzazione (cioè della targatura in Italia) devono essere sottoposti al collaudo da parte della Motorizzazione e quelli che invece ne sono esentati in quanto provenienti da uno Stato Ue. Non si esclude però che arrivino ulteriori istruzioni né che con il tempo l’Italia stipuli un accordo specifico con il Regno Unito per instaurare un regime intermedio, come attualmente accade per esempio con la Svizzera.

È importante anche l’aspetto fiscale della nazionalizzazione, trattato in modo esplicito dal file avvisi: il fatto che gli esemplari acquistati entro il 31 dicembre 2020 siano considerati di provenienza comunitaria implica che non siano soggetti a dazi né ad eventuali altri tributi previsti per l’importazione nella Ue, ma che si debba applicare il regime intracomunitario sull’usato.

Quest’ultimo comporta l’assoggettamento alla procedura del censimento, prevista per evitare per quanto possibile le frodi Iva, che possono portare conseguenze pesanti anche per l’ignaro acquirente. L’Iva non è dovuta esclusivamente per gli esemplari acquistati all’estero direttamente da chi poi se li intesta in Italia e per quelli che vanno considerati beni strumentali.

Quando ci vuole il permesso di soggiorno

Il file avvisi chiarisce anche quali documenti devono essere presentati dai cittadini di nazionalità britannica soggiornanti in Italia per identificarsi quando richiedono pratiche alla Motorizzazione.

Su indicazione del ministero dell’Interno, si è stabilito che per chi aveva la residenza in Italia al 31 dicembre 2020 bastano la carta di soggiorno oppure un’autocertificazione di iscrizione anagrafica (attestabile anche dal Comune).

Viceversa, chi entra in Italia dal 1° gennaio 2021 in poi è considerato extracomunitario a tutti gli effetti e quindi deve esibire il permesso di soggiorno.

Il caso dell’Irlanda del Nord

Infine, il 23 febbraio, con un altro file avvisi (RU6616), la Motorizzazione dopo un confronto con l’agenzia delle Entrate ha chiarito che l’importazione di veicoli dall’Irlanda del Nord è soggetta allo speciale protocollo per la frontiera tra essa e l’Irlanda. Quindi possono essere introdotti nella Ue, nell’ambito delle transazioni intraunionali, senza formalità doganali. Nella fattura di acquisto il venditore deve esporre il codice identificativo Iva composto dal nuovo prefisso «XI»

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