No del Tar agli obblighi informativi degli agenti
di M.Cap.
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I nuovi obblighi di “trasparenza” sulle polizze assicurative sono illegittimi. Lo ha stabilito il Tar del Lazio (sentenza 7549/2021 del 23 giugno), accogliendo il ricorso del sindacato agenti Sna. Si tratta della comunicazione alle compagnie (oltre che della pubblicazione nei locali delle agenzie) dell’esistenza di collaborazioni orizzontali tra agenti e della consegna al cliente, prima della stipula del contratto, di una dichiarazione di coerenza del prodotto con le sue esigenze.
Tutti obblighi imposti dal provvedimento Ivass 97 del 4 agosto 2020. Il più importante riguarda le collaborazioni orizzontali, ritenute da un decennio (Dl 179/2012) importanti per sviluppare la concorrenza: più agenti possono fare rete per aiutarsi a cercare polizze per i loro clienti anche con compagnie di cui solo uno di loro ha un mandato. Di qui il motivo principale del ricorso: le comunicazioni alle compagnie non sono in linea con gli scopi di sviluppo delle concorrenza.
Secondo motivo sta nel fatto che nella fase di pubblica consultazione erano stati fatti rilievi da più parti e l’Ivass li aveva accolti, ma non ne ha tenuto conto nel testo definitivo del provvedimento.
Quanto alla dichiarazione di coerenza, è stata ritenuta un adempimento non utile.
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