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La sosta di un autocarro con sollevatore e cassone non rappresenta un cantiere, quindi non paga occupazione di spazi pubblici. Lo afferma la Cassazione con la sentenza 24508 del 9 agosto, sul ricorso di un'impresa che aveva lavori in un'abitazione privata utilizzando un autocarro, parcheggiato a lato della strada e spostato per essere caricato col materiale di risulta.
La Polizia locale aveva comminato la sanzione di 800 euro prevista dall'articolo 21, commi 1 e 4 Codice della strada (opere e cantieri sulle strade), ritenendo che i lavori fossero all'esterno dell’edificio. Giudice di pace e Tribunale avevano accolto i ricorsi dell’impresa, perché il veicolo veniva spostato temporaneamente quando il cassone era pieno e veniva scaricato nella proprietà privata in cui si stavano eseguendo i lavori.
La Cassazione precisa che il Codice esige l'autorizzazione solo in caso di opere, depositi e cantieri anche temporanei su strade e loro pertinenze o fasce di rispetto e aree di visibilità: se i lavori sono su proprietà privata, il mezzo parcheggiato su strada non è assimilabile a cantiere o deposito di materiale. Depositare materiale su un camion non è come farlo per strada.
Diverso sarebbe lo se si spostasse per via aerea: l'occupazione della strada (con i necessari accorgimenti) può avvenire anche con elementi sospesi, come nel caso della sentenza 1468/2008, relativo ad un trasloco. Qui occorre l’autorizzazione se ci sono carrello elevatore e scala mobile e l’attività può mettere in pericolo la sicurezza collettiva anche se non riguarda la sede stradale.
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