Obbligo di assicurare anche i veicoli fermi che non funzionano
In Italia si attendono le Sezioni unite e un Dm recepisce in parte la stretta
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Finora la normativa nazionale non ne ha tenuto conto, ma dal 2018 la Corte Ue ritiene che ogni veicolo immatricolato vada assicurato per la Rc auto, a prescindere dal tipo di area (pubblica o privata) su cui si muova o sia parcheggiato. Ora la sentenza del 29 aprile 2021 nella causa C-383/19 stringe ancora: l’obbligo c’è anche se il veicolo non funziona e quindi è inidoneo a circolare.
Il caso sottoposto alla Corte riguardava un veicolo immatricolato in Polonia che, a seguito di confisca, era passato nella proprietà di un ente locale, poi multato per non averlo assicurato mentre lo teneva in area privata in attesa di rottamazione. Alla Corte era stato chiesto di chiarire interpretazione e portata dell’articolo 3 della direttiva 2009/103, sulla possibilità di escludere l’obbligo «quando il veicolo...è immobilizzato su un terreno privato, è diventato proprietà di un ente...in forza di una decisione giudiziaria definitiva, non è idoneo alla circolazione ed è destinato alla demolizione per decisione del suo proprietario».
La sentenza è negativa e perentoria. Citando vari suoi precedenti, la Corte afferma che l’obbligo non dipende dall’effettivo utilizzo in un dato momento né viene meno se il mezzo resti, per sola scelta del proprietario che non vuole più usarlo, su terreno privato. Neppur basta il fatto che il veicolo sia non funzionante. Quindi l’articolo 3 va interpretato nel senso che l’obbligo vale «quando il veicolo...è immatricolato in uno Stato membro, qualora...non sia stato regolarmente ritirato dalla circolazione conformemente alla normativa nazionale applicabile».
Ciò condensa tre princìpi, dettati dall’esigenza di massimo rinforzo della tutela delle vittime di incidenti:
- la nozione di veicolo è oggettiva e non influenzata ai fini assicurativi dall’uso che si fa del mezzo;
- l’obbligo non è escluso solo perché in un dato momento un veicolo immatricolato è inidoneo a circolare per via delle sue condizioni;
- la sola scelta di demolire il veicolo non basta a far venir meno l’obbligo di assicurarlo.
In Italia la Cassazione è chiamata a decidere a Sezioni unite (sin dal 18 dicembre 2019) se l’articolo 122 del Codice delle assicurazioni debba interpretarsi, alla luce della giurisprudenza europea, «nel senso che la nozione di circolazione su aree equiparate alle strade di uso pubblico comprenda e sia riferita a quella su ogni spazio in cui il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale». In attesa della sentenza nazionale, la Corte Ue ha sposta ancora più in là il baricentro.
La recente disciplina del contratto base Rc auto (Dm 54/2020) pare seguire la giurisprudenza Ue, almeno sull’obbligo anche in aree private. Ma con qualche (risolvibile) problema di coordinamento con la possibilità, riconosciuta dallo stesso Dm e diffusa nella prassi, di sospendere a richiesta la copertura.
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