BOLLO AUTO

Pagamenti diretti del noleggiatore con dubbio sull’Iva

Secondo l’Aniasa l’imposta non si applica sulle somme anticipate per il cliente

di Maurizio Caprino

(Adobe Stock)

2' di lettura

A oltre un anno dalla sua entrata in vigore, continua a creare problemi pratici e incertezze la responsabilità del cliente del noleggio a lungo termine per il bollo auto, unita all’obbligo di pagarlo alla Regione in cui questo soggetto risiede o ha la sede. Finito ormai da più di tre mesi il periodo delle proroghe, si è passati ai versamenti. Ma occorre ancora mettere a punto alcuni dettagli delle procedure, che sono frammentate perché coinvolgono le Regioni. Inoltre, si pone un problema di applicazione dell’Iva nel caso in cui il pagamento venga effettuato dal noleggiatore.

Quest’ultima è un’opzione consentita dalle nuove norme che dal 1° gennaio 2020 hanno cambiato responsabilità e destinatario del gettito per i contratti di noleggio con durata superiore a 12 mesi (articolo 7 della legge 99/2009, come modificato dall’articolo 53, comma 5-ter del Dl 124/2019 e dall’articolo 107 del Dl 104/2020). Ed è anche una soluzione in linea con lo spirito del noleggio, che da sempre viene presentato come una modalità di gestione dei veicoli utilizzati da imprese e professionisti alternativa a quella che richiede il loro impegno diretto.

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Ma come va trattato dal punto di vista Iva l’addebito in fattura della spesa anticipata dal noleggiatore per pagare il bollo?

Le nuove norme non lo specificano né l’agenzia delle Entrate lo ha chiarito. Al momento, esiste solo l’interpretazione dell’Aniasa. Secondo l’associazione confindustriale dei servizi di mobilità, l’importo della spesa anticipata per conto del cliente è escluso dal computo della base imponibile Iva, perché rientrerebbe in uno del casi di esclusione che sono previsti dall’articolo 15 del Dpr 633/1972.

Più precisamente, nel caso del servizio di pagamento per il cliente, si rientrerebbe nel numero 3 del comma 1 dell’articolo 15, secondo cui non concorrono a formare la base imponibile «le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate».

Per arrivare a questa conclusione, l’Aniasa ha fatto redigere un parere pro-veritate, che è stato diffuso alle associate il 4 febbraio. «Il parere è stato curato da Nicola Forte, noto esperto in materia Iva - dice Pietro Teofilatto, direttore area Fisco ed economia dell’Aniasa -. Lo scopo è semplificare gli adempimenti delle aziende del settore. L’applicazione della nuova normativa è molto complessa. Le imprese sono impegnate a confermare massima correttezza e trasparenza verso la clientela, nell’obiettivo di contribuire ad evitare anche un inutile contenzioso con Regioni ed erario, che fino a ieri era inesistente (la responsabilità del pagamento era del noleggiatore, che adempiva regolarmente a ogni scadenza e sapeva di dover versare alla Regione in cui esso stesso ha la sede, ndr)».

Secondo l’Aniasa, sono 1,1 milioni i veicoli coinvolti, distribuiti verso 150mila soggetti contraenti, tra aziende, pubbliche amministrazioni e privati in tutte e 21 le Regioni e le Province autonome.

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