PNRR, posto rimedio alla stortura dell'anticipazione dovuta all'appaltatore
Il percorso del PNRR prosegue e proprio in questi giorni si sta intensificando il dialogo tra Roma e Bruxelles propedeutico al pagamento della terza rata del Recovery and Resilience Facility
di Alfonso Polillo
2' di lettura
Il percorso del PNRR prosegue e proprio in questi giorni si sta intensificando il dialogo tra Roma e Bruxelles propedeutico al pagamento della terza rata del Recovery and Resilience Facility. Le difficoltà non si fermano tuttavia alle sedi istituzionali e diplomatiche: sul fronte interno, infatti, ormai da mesi enti e stazioni appaltanti sono alle prese con la fase attuativa, non senza grossi problemi pratici e concreti.
Soltanto nel dicembre scorso avevo lanciato un forte allarme e avevo cercato di accendere i riflettori su un vero e proprio “cortocircuito” creato da un contrasto insito nella normativa: da una parte il codice degli appalti, espressamente applicabile anche ai fondi del PNRR in virtù del richiamo espresso operato dalla normativa nazionale di recepimento, che riconosce all'appaltatore il diritto a ricevere in anticipo almeno il 20% (e sino ad un massimo del 30%) dell'importo contrattuale, dall'altra la disciplina comunitaria in merito, che fissava la percentuale dell'anticipazione iniziale riconosciuta ai soggetti attuatori fino ad un massimo del 10% delle risorse assegnate.
La conseguenza devastante per i soggetti attuatori, Enti locali ma anche privati assegnatari di fondi PNRR, era un grosso problema di provvista finanziaria, ribaltato in capo a questi ultimi. Con la circolare n. 19 firmata il 27 aprile scorso dal Ragioniere generale dello Stato si apre alla possibilità di ottenere, da parte dei soggetti attuatori, anticipazioni più alte, sino al 30% dell'importo: nel più ampio processo, in corso in questi mesi di accelerazione del percorso attuativo del PNRR, questa decisione prevede, per venire incontro alle esigenze dei soggetti attuatori, la possibilità di richiedere (e ottenere) un'anticipazione superiore al 10% “in casi eccezionali”, identificati dalla norma a titolo esemplificativo e tra i quali vi rientrano espressamente le richieste di maggiorazione dell'anticipazione legate alle esigenze di cui al comma 18, dell'articolo 35 del d.lgs. n. 50/2016.Cosa cambia dunque? Finalmente, come in precedenza auspicato, i soggetti attuatori potranno beneficiare di anticipazioni superiori alla quota del 10% sulla base di una apposita richiesta motivata dalla necessità di far fronte alle esigenze di cassa derivanti dalla modalità con cui l'intervento deve essere realizzato. Una misura che può favorire la partenza dei lavori e fare accelerare una macchina che ha necessità di recuperare il tempo perduto.
* Partner Studio legale SZA esperto di Diritto amministrativo
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