Rc auto, passeggeri risarciti dall'assicurazione del veicolo anche se l'altro non è assicurato
di Maurizio Caprino
3' di lettura
I passeggeri di un veicolo che si infortunano in un incidente possono chiedere il
Infatti l’articolo 141, che disciplina il risarcimento al
La Corte afferma che il testo «non brilla per chiarezza» e, nel cercare le argomentazioni necessarie per interpretarlo, inizia col richiamare la sentenza 16181/2015, secondo la quale lo scopo dell’articolo 141 è proprio il rafforzamento della tutela del terzo trasportato. Poi osserva che la protezione è stata estesa dall’articolo 122, che ha esplicitamente riconosciuto la copertura dei terzi trasportati, a prescindere dal fatto che il trasporto avvenisse a titolo gratuito o a pagamento (cosa che aveva fatto sorgere molti dubbi prima del Codice attuale).
A favore della tesi estensiva, la Cassazione richiama anche la Corte costituzionale, chiamata più volte a esprimersi sull’eventuale incostituzionalità di un’interpretazione restrittiva dell’articolo 141: la Consulta aveva dichiarato inammissibile la questione semplicemente perché in questo caso già i giudici possono adottare un’interpretazione costituzionalmente orientata, che in questo caso non può che essere quella estensiva.
Infine, la Cassazione cita anche la Corte di giustizia Ue (sentenza 1° dicembre 2011, Churcill Insurance/Wilkinson), che ha dato priorità ai diritti del terzo trasportato anche quando alla guida del veicolo c’è una persona non prevista dalla polizza Rc auto che lo copre.
Questa serie di pronunce favorevoli al terzo trasportato indicono ora la Cassazione a ritenere che, se l’articolo 141 parla sia dell’assicurazione del vettore sia di quella del responsabile dell’incidente, è solo perché vuole descrivere il caso più normale e non perché vuole impedire di presentare la domanda di risarcimento se nel sinistro è coinvolto un veicolo non identificato o non assicurato: basta che si sia verificato un sinistro e «la necessità che esista un secondo veicolo assicurato scolora sulla sfond0». Lo scopo è solo quello di rendere più semplice e veloce la procedura.
Resterebbe un dubbio, però. Il comma 4 dell’articolo 141 prevede la possibilità di rivalsa della compagnia del vettore su quella del responsabile, che in un caso del genere non esiste. Ma anche su questo la Cassazione afferma si tratta solo della descrizione della fattispecie più normale e quindi «non si può condizionare la legittimazione all’esercizio dell’azione principale alla possibilità concreta di agire in rivalsa». Questo sempre perché i giudici vedono nell’articolo 141 la scelta del legislatore di «privilegiare, nel limite del massimale minimo di legge, il diritto del trasportato ad ottenere prontamente il risarcimento, agendo nei confronti del soggetto a lui sicuramente noto».
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