ServizioContenuto basato su fatti, osservati e verificati dal reporter in modo diretto o riportati da fonti verificate e attendibili.Scopri di piùGuida senza patente

Recidiva solo con accertamento definitivo

Sulla prima infrazione non deve esserci ancora un giudizio in corso

di Marisa Maraffino

2' di lettura

Il reato di guida senza patente con la recidiva nel biennio non sussiste se la sanzione amministrativa precedente non è definitiva. Lo precisa la Cassazione con l’ordinanza 21294 del 1° giugno, sul concetto di «reiterazione dell’illecito depenalizzato» in base all’articolo 5 del Dlgs 8/2016: non basta la semplice contestazione della prima infrazione per far scattare il reato.

Il Dlgs ha depenalizzato la guida senza patente, prevedendo per i recidivi entro un biennio una fattispecie autonoma che continua a costituire reato. In sede processuale diventa allora determinante stabilire quando scatta la recidiva e quindi quando sia configurabile il reato.

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La norma ha modificato la nozione di recidiva, che oggi ricorre non più solo in caso di accertamento giudiziale irrevocabile di un reato della stessa specie, ma anche quando risulti una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata. Diventa quindi dirimente precisare i contorni della recidiva anche nei casi di precedente sanzione amministrativa.

Nel caso deciso dalla Cassazione, il trasgressore aveva guidato senza patente meno di due anni dopo essere stato colto a commettere lo stesso illecito, ma la sanzione per il primo episodio non era ancora definitiva. Secondo la Corte, nel giudizio penale per la seconda violazione, occorre dare la prova che la prima sanzione non sia stata impugnata e quindi sia ormai diventata definitiva. La pronuncia applica gli stessi princìpi consolidati per la reiterazione degli illeciti penali: rileva la data del passaggio in giudicato della sentenza sul reato precedente rispetto a quello per cui si procede e non la data di commissione di esso. Così deve ritenersi che il presupposto del nuovo reato costituito dalla reiterazione di un illecito amministrativo sta nell’esistenza di un provvedimento irrevocabile che abbia accertato la prima violazione amministrativa e irrogato la conseguente sanzione.

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