Sanzione accessoria discrezionale con meno oneri di motivazione
La Cassazione allenta i vincoli posti al giudice da Consulta e Sezioni unite
di Guido Camera
2' di lettura
Nei reati stradali contro la persona, il limite di legge ai poteri negoziali di accusa e difesa sulle sanzioni amministrative accessorie sulla patente, in caso di patteggiamento, disincentiva questo rito alternativo. Anche dopo la sentenza 88/2019 della Consulta - che ha dichiarato illegittima la revoca automatica per lesioni stradali gravi o gravissime, nonché omicidio stradale, se non c’è guida con alcol e droghe – la scelta è rimasta prerogativa discrezionale del giudice. Un’alea significativa, con ricadute afflittive sulla vita personale e lavorativa. Così, con la sentenza 21369/2020, le Sezioni unite della Cassazione hanno stabilito che l’imputato può fare ricorso per Cassazione, in caso di patteggiamento, sulla sanzione accessoria relativa alla patente e che, in caso di sospensione, è consentita la motivazione implicita solo quando il giudice si attesta sul minimo edittale, o se ne discosta di poco, o sia molto più vicina al minimo che al massimo.
Ma con la sentenza 27476/2021, depositata il 16 luglio, la Cassazione ha mitigato il principio. Il ricorrente aveva patteggiato sei mesi di reclusione per omicidio stradale - ben sotto il minimo edittale di due anni - visto che gli erano state riconosciute sia l’attenuante speciale del concorso di cause (articolo 589-bis, comma 7 del Codice penale) sia quella del risarcimento del danno. Il giudice, nel ratificare il patteggiamento, aveva comminato la sospensione della patente per due anni, cioè la graduazione media. Di qui il ricorso dell’imputato, che censurava l’assenza di giustificazione sul fatto che la sanzione accessoria non era stata comminata in modo proporzionale a quella principale.
La Corte ha respinto il ricorso, ritenendo che il giudice abbia un onere motivazionale rafforzato solo quando opta per la sanzione più severa, potendo utilizzare in tutti gli altri casi – dunque non solo se si attesta sul minimo edittale, o se ne discosta di poco - la motivazione implicita, mediante un generico richiamo «alle circostanze del fatto» e/o alla «gravità della condotta».
Una conclusione che non convince: in assenza di una norma che estenda alle sanzioni amministrative accessorie l’accordo delle parti in caso di patteggiamento – che lo renderebbe davvero un rito processuale di favore - la soluzione preferibile appare quella di agevolare l’irrogazione della sospensione della patente per un tempo proporzionato alla pena principale, così da garantire prevedibilità dell’esito e ragionevolezza del trattamento sanzionatorio.
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