Sull’ergastolo ostativo serve un punto di equilibrio
È necessario un punto di equilibrio che non può che riporsi nella dignità dell’uomo
di Marcello Bortolato *
5' di lettura
L’ergastolo ostativo nasce nel 1992, dopo le stragi di mafia, quale strumento di lotta alla criminalità organizzata. Serviva per indurre i colpevoli degli omicidi a collaborare con la giustizia in cambio del diritto di accedere, una volta condannati, ai benefici previsti anche in caso di pena perpetua.
LEGGI ANCHE: Sull'ergastolo ostativo un dibattito tra giuristi
L’accesso alle misure non può essere precluso del tutto, poiché ciò renderebbe l’ergastolo incompatibile con la Costituzione risolvendosi in una pena senza speranza, contraria all’art. 27 Cost. che vuole tutte le pene, sempre, finalizzate al reinserimento sociale.
Il diritto di accedere non significa certezza di essere ammessi, un conto è l’ammissibilità, un altro il merito, essendo i requisiti richiesti del tutto diversi: solo il ’sicuro ravvedimento’ previsto dall’art. 176 c.p. consente la liberazione condizionale, misura amplissima che cancella l’ergastolo dopo 26 anni. Questo non vale però per l’ergastolo ostativo che si configura, come una pena aggiuntiva in cui il passato schiaccia il presente e toglie ogni speranza al futuro: se non collabori non potrai uscire, mai.
LEGGI ANCHE: Ergastolo ostativo, troppo rigida e automatica l'esclusione dei benefici
Non si può mettere in dubbio che la collaborazione sia ancora uno strumento strategico nella lotta alla criminalità organizzata, dove è ’effettiva’ e ’utile’ premia i condannati consentendo loro di accedere anticipatamente alle misure alternative, ma le ragioni di una mancata collaborazione non possono oggi essere sindacate dalla magistratura di sorveglianza che, pur apprezzando il processo rieducativo del reo, deve limitarsi a prenderne atto.
Eppure queste ragioni potrebbero essere anche ’nobili’ o ben comprensibili (la scelta morale di non voler barattare la propria libertà con quella degli altri, la paura di esporre i propri familiari a ritorsioni e vendette), non necessariamente esse sono indice della volontà di rimanere ’intraneo’.
Si dirà che lo Stato protegge il collaboratore ed anche i suoi familiari, ma oltre ad essere un argomento ’de facto’ (i requisiti del programma di protezione sono assai restrittivi) si scontra con la realtà di uno Stato che spesso non è nemmeno in grado di proteggere i semplici testimoni, comunque a pagare sarebbero sempre degli innocenti (i familiari costretti a cambiare identità).
LEGGI ANCHE: Sentenza Cedu sul carcere ostativo: intervenga la Corte costituzionale
Ma il nodo centrale dell’ostatività sta nell’esproprio della funzione del giudizio sulla persona, che la legge affida in via esclusiva al magistrato di sorveglianza, perché difronte a quella appaiono del tutto irrilevanti i traguardi rieducativi nel frattempo raggiunti: il giudice è impotente, nonostante la legge gli affidi ampio spazio al riconoscimento della concretezza e della specificità delle situazioni in cui un reato avviene, delle motivazioni dell’autore e soprattutto della sua evoluzione personale.
Del resto i progressi del detenuto possono non avere nulla a che vedere con la sua volontà di collaborare con la giustizia, che può essere strumentale o addirittura ’falsa’, mentre la dimostrazione della sua cessata pericolosità può desumersi da altro.
L’assenza di collaborazione non è di per sè sintomo di mancata dissociazione: è una presunzione che nella sua assolutezza ha ormai scarse ragioni d’essere, tanto più a molti anni di distanza dai fatti. Esistono indici ben più sicuri di rescissione dei legami: si pensi che il ’ravvedimento’ (pieno riconoscimento della propria responsabilità ed assunzione di impegni riparatori) è sufficiente per ottenere la liberazione condizionale (unico beneficio che può cancellare l’ergastolo) ma non basta per accedere ai benefici anche minori a chi, pur non collaborando, abbia ammesso le proprie responsabilità.
L’ergastolano ostativo, pur ravveduto, non può andare in permesso se non fa il nome dei correi, eppure con il ravvedimento (traduzione laica del concetto di ’emenda’) egli dimostra di aver raggiunto un grado di rieducazione tale da meritarlo. L’equiparazione ’collaborazione = ravvedimento’ è irragionevole se non addirittura smentita da molti fatti di cronaca.
A chi obietta che la risocializzazione del detenuto, dimostrata in modi differenti dalla collaborazione, possa essere il frutto di un’abile strategia di dissimulazione e non il sincero punto di arrivo di un ripensamento critico delle proprie scelte di vita, si può rispondere che anche la collaborazione, come molte vicende processuali dimostrano, analogamente può essere il prodotto di un’abile strategia dissimulatoria volta a coinvolgere degli innocenti per salvare se stessi. Non si comprende perché solo il disvelamento della seconda strategia debba essere affidato a dei giudici e non anche quello della prima: forse perché i magistrati di sorveglianza sono meno giudici degli altri?
Perché il tema dell’ergastolo ostativo divide così profondamente? Perché da un lato non si è mai spenta in Italia l’inquietudine, circa la compatibilità dell’ergastolo con le acquisizioni di civiltà maturate e, in particolare, sul nesso problematico che intercorre fra pena perpetua (irrimediabilmente intrecciata ad un retaggio millenario di vendetta sociale, del cui classico emblema, la pena di morte, essa ha preso ambiguamente il posto) e diritti fondamentali (proiettati invece verso il futuro) e, dall’altro, perché non si possono negare gli indubbi meriti della collaborazione che ha consentito nel tempo di raggiungere risultati investigativi di enorme portata ma che, anche in caso di accoglimento delle questioni, è bene ribadirlo, non verrà affatto cancellata (rimarrà sia per i condannati al fine di accedere ai benefici prima degli altri, che per i collaboratori di giustizia tout court la cui legislazione speciale non verrà minimamente intaccata).
E tuttavia va individuato un punto di equilibrio che non può che riporsi nella dignità dell’uomo, in quel nucleo incomprimibile di diritti che nemmeno la pena più grave piò cancellare del tutto: questo ci insegna la Corte di Strasburgo, a cui pur appartengono Giudici provenienti da Paesi che hanno conosciuto tristi stagioni terroristiche e di sangue per le strade.
La decisione della Corte costituzionale è ormai imminente e su di essa può avere qualche influenza la sentenza Viola della CEDU, non foss’altro perché l’art. 117 della Costituzione obbliga il nostro Paese al rispetto della Convenzioni internazionali e dunque anche alle decisioni della Corte europea.
Ma le conseguenze sul piano pratico dell’una e dell’altra pronuncia saranno principalmente due: riaffidare alla magistratura di sorveglianza, che nulla può temere dall’abbattimento delle preclusioni se non di riacquistare la dignità del decidere, il potere di valutare i progressi - se ci sono - dell’ergastolano (in una parola: la sua ’persona’ e non il suo ’reato’) e, infine, restituire ogni caso umano alla sua complessità, alle sue caratteristiche reali e, soprattutto, alla sua effettiva possibilità di evoluzione.
È una strada difficile, da praticare anche se meno appagante della punizione esemplare. È sempre necessario avere il coraggio, senza il comodo paravento delle preclusioni e delle presunzioni assolute, di guardare a fondo nella realtà dei fatti e delle persone coinvolte anche nei crimini più efferati e devastanti, evitando di rimuovere l’orrore con la durezza della sanzione che allontana e definitivamente seppellisce.
* Presidente del Tribunale di sorveglianza di Firenze
loading...